Decreto crescita, tutte le novità per le imprese che investono
Maggiore sostegno alla trasformazione digitale delle Pmi, e fra le novità più interessanti anche un incentivo per la partecipazione a fiere internazionali italiane ed estere
Maggiore sostegno alla trasformazione digitale delle Pmi, e fra le novità più interessanti anche un incentivo per la partecipazione a fiere internazionali italiane ed estere
È in vigore dallo scorso 30 giugno la legge 58 del 28 giugno 2019, che converte in legge il decreto-legge 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto Decreto Crescita). Il provvedimento ha sensibilmente modificato e ampliato il numero e la portata delle misure previste nel provvedimento originale. In questo articolo faremo quindi il punto sulle misure stabilite per le imprese in ottica sviluppo economico, innovazione e digitale.
Il ritorno del superammortamento
L’articolo 1 del decreto crescita non riceve modifiche sostanziali. È quindi confermato il grande ritorno del superammortamento: la maggiorazione del 30% degli ammortamenti per gli acquisti di beni strumentali è in vigore per gli investimenti effettuati dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 con possibile proroga delle consegne al 30/06/2020 in caso di ordine e conferma (con versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del prezzo) entro dicembre 2019.
La Nuova Sabatini
Nessuna modifica di rilievo nemmeno per la Nuova Sabatini, l’agevolazione messa a disposizione per facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo, sostenendo gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Ricordiamo che la Nuova Sabatini offre alle micro, piccole e medie imprese un contributo del 2,75% per gli investimenti ordinari e del 3,575% per gli investimenti in beni 4.0 (cosiddetta Sabatini Tech) e che misura era stata rifinanziata nell’ultima legge di Bilancio con una dotazione di 480 milioni, che dovrebbero garantire la copertura dello strumento almeno fino a fine 2019.
Tra le novità previste dal decreto crescita le più rilevanti sono la possibilità di ottenere i fondi in un’unica soluzione per i finanziamenti fino a 100 mila euro e l’aumento del tetto massimo agevolabile da 2 a 4 milioni di euro. Quest’ultima misura, in particolare, consente a chi aveva già raggiunto il “cap” di ricominciare a fruire della misura.
La nuova mini-Ires
Colpo di spugna sulla complicatissima mini-Ires introdotta nell’ultima legge di bilancio, che viene cancellata dopo soli quattro mesi.
La misura viene sostituita, oltre che dal ritorno del superammortamento, da una nuova mini-Ires, meno sostanziosa ma di più semplice fruizione.
Si tratta infatti di una riduzione dell’Ires per gli utili non distribuiti diversi dalle riserve non disponibili, cioè gli utili tenuti in cassa per potenziali investimenti.
La riduzione dell’aliquota sarà graduale. Nel 2019 (letteralmente “per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018”) l’aliquota è ridotta di 1,5 punti percentuali, passando quindi dal 24% al 22,5%.
L’anno successivo l’aliquota agevolata scenderà di 2,5 punti percentuali (al 21,5%), l’anno dopo di 3 punti percentuali (al 21%), poi di 3,5 punti percentuali (al 20,5%) per poi arrivare a regime nel 2023, quando la riduzione sarà di 4 punti percentuali, passando quindi dall’attuale 24% al 20%.
Si noti che nella legge viene riportata solo la percentuale della riduzione rispetto all’aliquota Ires normale. Questo significa che, qualora l’attuale aliquota del 24% dovesse variare, varierà con essa anche l’aliquota incentivata, secondo il differenziale indicato (cioè -4% dal 2023).
Il sostegno alla trasformazione digitale delle Pmi
Nell’articolo 21 del Decreto Crescita è stata introdotta una nuova, interessante agevolazione a supporto delle micro e Pmi che effettuino investimenti finalizzati a sostenere “la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale”. La misura prevede un contributo pari al 50% delle somme investite nelle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0.
Anche questo incentivo è stato modificato in maniera rilevante con la legge di conversione. Vediamo come funziona adesso.
Per quanto riguarda gli investimenti oggetto dell’agevolazione, devono essere diretti “a sostenere la realizzazione dei progetti relativi all’attuazione del piano Impresa 4.0, in particolare advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics”.
A questi, che già erano innovazioni contemplate nel Decreto Crescita, si aggiungono ora anche le tecnologie relative a “soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, Edi), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, IoT”.
Più larghe anche le maglie dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari a richiedere l’agevolazione. Per ottenere il finanziamento, il progetto deve presentare un importo di spesa pari ad almeno 50 mila euro (nel Decreto Crescita la soglia era quattro volte superiore, 200 mila euro).
Inoltre bisogna aver conseguito, nell’esercizio dell’ultimo bilancio approvato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100 mila euro, mentre in precedenza si richiedeva un fatturato di almeno 500 mila euro. Le imprese, inoltre, possono presentare progetti anche in forma aggregata (contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione).
Ultima novità di rilievo prevista nella legge di conversione è che, accanto al settore manifatturiero e a quello dei servizi collegati, per il 2019-2020 è incluso, in via sperimentale, anche il settore turistico.
La deducibilità dell'Imu sui capannoni
La legge di conversione del Decreto Crescita interviene anche sulla progressiva maggiorazione della deducibilità dell’Imu per gli immobili strumentali (cosiddetta Imu sui capannoni).
A regime sarà possibile dedurre completamente l’imposta, ma ci vorrà un anno in più: occorrerà infatti attendere, anche in questo caso, il 2023 (cioè “il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022”).
Ci si arriverà per gradi: la deducibilità si applicherà nella misura del 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, del 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, e nella misura del 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Il nuovo articolo 3 ter, inoltre, modifica le scadenze. Quella per la dichiarazione relativa all’Imu passa dal 30 giugno al 31 dicembre.
La riduzione delle tariffe Inail
Il taglio delle tariffe Inail introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 diviene strutturale a decorrere dal 2023.
La legge infatti precisa che fino al 2021 la riduzione viene finanziata con le risorse già stanziate nella Legge di Bilancio, mentre a partire dal 2023 diventa strutturale. C’è un curioso “buco” nel finanziamento: per il 2022 infatti non sono previste coperture e quindi al momento per quell’anno le tariffe non saranno scontate. Il Governo ha garantito che la cosa sarà sistemata.
Incentivi per chi fa fiere (anche in Italia)
La legge di conversione del Decreto Crescita apporta una modifica sostanziale al nuovo credito di imposta per la partecipazione alle fiere internazionali, pensato per favorire la visibilità e le occasioni di business delle Pmi.
La misura, introdotta in extremis con l’articolo 49 del Decreto Crescita, prevedeva un incentivo in forma di credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali all’estero.
La legge di conversione amplia in maniera significativa la possibilità di fruire dell’incentivo: potranno infatti godere delle agevolazioni anche le aziende che parteciperanno a fiere internazionali che si svolgono in Italia.
L’incentivo prevede un credito d’imposta nella misura del 30% sulle spese ammissibili fino ad un massimo di 60.000 euro. Le spese coperte sono l’affitto degli spazi espositivi, l’allestimento dei medesimi spazi, le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
Per la piena operatività della misura, occorrerà attendere un decreto attuativo del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, che arriverà entro 60 giorni e conterrà: le tipologie dettagliate delle spese ammesse al beneficio; le procedure per l’ammissione al beneficio, che avverrà comunque secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande; l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.
Da notare che le somme stanziate per sono pari a 5 milioni di euro, una cifra sicuramente molto bassa rispetto alla potenziale portata dell’incentivo. Ne conseguirà una “corsa” all’acquisto degli spazi espositivi che avvantaggerà le fiere più “prossime” alla data di effettiva entrata in vigore del provvedimento (cioè dopo la pubblicazione del decreto attuativo).
Eco-Bonus e Sisma-Bonus
L’articolo 10 contiene “modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico”.
Per l’eco-bonus, cioè la detrazione riconosciuta per i lavori di risparmio energetico, e il sisma-bonus, per i lavori di adeguamento antisismico, il cliente potrà richiedere che l’incentivo sia riconosciuto direttamente “alla cassa”, girando il credito al fornitore, che lo potrà recuperare in cinque rate annuali di pari importo: “Il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo”.
La novità della legge di conversione è che “Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari”.
Altre misure
Non riguardano gli investimenti in innovazione, ma sono comunque rilevanti per le imprese anche queste altre novità che vi riportiamo brevemente.
Pace fiscale, si riaprono fino al 31 luglio 2019 i termini per aderire alla Rottamazione ter e al saldo e stralcio. Dichiarazioni, il termine per presentare il modello Redditi 2019 slitta a fine novembre. Fatture elettroniche, sale a 12 giorni (dagli attuali 10) la possibilità di inviare la fattura al sistema di interscambio senza incorrere in ritardo. Imposte, proroga al 30 settembre del versamento delle tasse per i contribuenti per presentano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Scontrino elettronico, previsto un periodo di sei mesi senza sanzioni per l’invio telematico dei corrispettivi.
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