Trattamento dell'acqua, dichiarazioni, garanzie, informazioni
La differenza tra le parole e le azioni
di Pasquale Alfano e Alessandro Maggioni
La differenza tra le parole e le azioni
di Pasquale Alfano e Alessandro Maggioni
Nel 2012 il decreto (DM 7 febbraio 2012, n. 25) che prevede disposizioni tecniche sulle apparecchiature per il trattamento dell’acqua ha costituito una vera novità per il settore. Il trascorrere del tempo e la mancanza di controlli sistematici contribuiscono a far perdere la memoria dei contenuti importanti del decreto, soprattutto per gli apparecchi più diffusi e destinati all’uso domestico.
Il D.M. 25/2012 stabilisce le prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano e si inquadra nel moderno contesto normativo in materia di qualità̀ delle acque destinate al consumo umano, igiene dei prodotti alimentari, codice del consumo e libera circolazione delle merci. Il decreto ha l’obiettivo di garantire che i trattamenti non pregiudichino la qualità̀ delle acque, già idonee sotto il profilo sanitario, che le apparecchiature di trattamento garantiscano gli effetti dichiarati e, soprattutto, che sia fornita al consumatore una informazione completa e adeguata sugli effetti dei trattamenti.
Le linee Guida
Anche il ministero della Salute ha “dimenticato” la revisione della linea guida - datata 2013 - che avrebbe dovuto essere aggiornata già due volte.
Il contenuto del decreto dovrebbe essere ormai noto, nelle sue disposizioni generali. Vale la pena soffermarsi su alcune parole fondamentali del decreto stesso: dichiarazione, garanzia, conformità, verifica sperimentale.
L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato due linee guida come previsto dal Decreto; la prima edizione del 2013 è stata realizzata per presentare gli aspetti salienti delle tecnologie di trattamento conosciute a livello nazionale ed il contesto normativo di riferimento.
La seconda edizione, pubblicata nel 2015, mira a garantire un’adeguata informazione diretta principalmente ai consumatori sulla valutazione dell’eventuale adozione di apparecchiature di trattamento di acque destinate al consumo umano, supportando le scelte sulla base di evidenze tecnico-scientifiche aggiornate.
Dichiarazioni e garanzie di conformità e test di del prodotto
È vero acquistano significato, ai fini dell’applicazione della norma, solo se hanno contenuto veritiero, e hanno contenuto veritiero se il fabbricante si è preoccupato di provare, a se stesso, ai propri clienti e alle autorità di vigilanza, che sussistono le condizioni per dichiarare, garantire la conformità.
Perché le dichiarazioni e le garanzie sul prodotto siano veritiere, le condizioni sono: tracciabilità dei materiali con cui sono state costruite le parti dell’apparecchiatura a contatto con l’acqua; reperibilità delle caratteristiche dei materiali di costruzione, e delle prove alle quali sono stati sottoposte per stabilirne l’idoneità al contatto con l’acqua; richiamo alle disposizioni normative che richiedono le prove e correlazione tra garanzie, prove, dichiarazioni e le disposizioni stesse.
È il rispetto di queste condizioni che rende quanto dichiarato dal fabbricante veritiero e verificabile dall’autorità di vigilanza, altrimenti si tratta semplicemente di attestazioni senza alcun fondamento di prova, destinate a frantumarsi davanti alla più elementare contestazione.
Le garanzie sul prodotto devono essere verificabili dall’autorità vigilante, oltre a dovere superare specifici test
Il decreto si limita a menzionare test sperimentali solo quando parla delle pubblicità delle apparecchiature. Probabilmente perché in questo ambito la comunicazione ha la tendenza a esagerare sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, essendo la massima espressione del commercio.
Quindi i test diventano un argine alla comunicazione senza controllo. Ma questo non significa affatto che per dichiarare la conformità al decreto sul contatto con l’acqua, per formulare una garanzia per il consumatore sulle proprietà del prodotto o per dichiarare il rispetto delle norme, non sia necessario aver provveduto a provare il prodotto sperimentalmente a questi fini. Produrre le prove che attestino caratteristiche del prodotto è l’unico modo per dare un significato alla conformità del prodotto.
Le verifiche prestazionali dei sistemi finalizzati al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano, effettuate su un’acqua potabile trattata, permetteranno di determinare l’eventuale variazione dei valori delle sostanze rispetto all’acqua potabile a cui il sistema di trattamento è collegato. Tali variazioni, che non devono comportare il superamento dei limiti previsti dal D.lgs. 31 e s.m.i., devono essere riportate obbligatoriamente nelle istruzioni d’uso e manutenzione e, se commercializzato, sull’etichetta informativa della confezione del prodotto.
I test permettono inoltre di individuare eventuali altre sostanze cedute durante il trattamento, anche non disciplinate dal D.lgs. 31 e s.m.i. e che dovranno essere indicate.
Inoltre, la verifica sperimentale, risulta essere l’unica evidenza oggettiva della prestazione del sistema di trattamento indicata dal produttore nella sua dichiarazione di conformità!
Il Decreto definisce obblighi di informazione precisi per i produttori. In primo luogo, la Dichiarazione di Conformità che deve attestare che il dispositivo è conforme, tra le altre cose, al DM 174/2004 sui materiali a contatto con acque destinate al consumo umano, all’art. 9 del D.Lvo31/2001 e al Regolamento (CE) 1935/2004, in difetto di misure specifiche, sui materiali/oggetti a contatto con i prodotti alimentari.
Sono poi importanti anche le Informazioni che il produttore deve indicare sulla confezione del prodotto e nei manuali; tra le altre, devono essere indicate con esaustività almeno le informazioni sulle finalità specifiche dell’apparecchiatura, sui valori dei parametri del D.lgs. 31/2001 che vengono modificati valori prestazionali garantiti e sulle prescrizioni per l’installazione, il collaudo e la manutenzione periodica, operazioni da effettuarsi in conformità al DM 37/2008 che regola le attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
L’elemento fondamentale da considerare è che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni devono poter essere provate. Il produttore deve essere in grado di dimostrare, sia al consumatore sia alle autorità di vigilanza, il contenuto di ogni affermazione fatta sul proprio prodotto in conformità al Decreto 25/2012 e questo può avvenire solo se si è provveduto a testare sperimentalmente il prodotto secondo tutte le prove necessarie per attestare le sue caratteristiche prestazionali.
In definitiva, l’obiettivo di fondo del DM 25/2012 è che al consumatore deve essere garantita un’informazione pubblicitaria palese, veritiera e corretta; a tal fine è chiaramente stabilito che le prestazioni dichiarate dal produttore devono essere riferite esclusivamente a sostanze o parametri testati sperimentalmente. I test devono indicare tutte le variazioni dei valori delle sostanze rispetto all’acqua potabile a cui il sistema di trattamento è collegato ed eventuali sostanze che siano cedute durante il trattamento, anche se non disciplinate dal D.lgs. 31.
Tre passaggi fondamentali
TifqLab ha sviluppato una metodologia di intervento consolidata per supportare le aziende a rispettare i requisiti legislativi previsti dal DM 25/2012 suddivisi in 3 fasi distinte:
1. Valutazione tecnica preliminare: la fase prevede la verifica del documento delle parti in contatto; l’idoneità di tutti i materiali costituenti l’oggetto viene controllata al fine di verificare che ogni materiale possa soddisfare le caratteristiche richieste dai decreti di riferimento. I documenti e i disegni tecnici del prodotto sono analizzati al fine di definire eventuali test di laboratorio integrativi necessari.
2. Verifica sperimentale: la valutazione sperimentale viene impostata sul sistema di trattamento dell’acqua potabile applicando un protocollo analitico dedicato, che consente di valutare l’efficienza del sistema durante l’intera fase di trattamento dell’acqua. I parametri sono riferiti alle normative UE sull’acqua potabile, recepite in Italia dal D.lgs. 31 del 2001.
3. Dossier tecnico di prodotto: seguendo le fasi precedenti, viene redatto un unico e completo dossier tecnico con tutte le informazioni e le risultanze sperimentali, in linea con le normative del settore.
TifqLab supporta le aziende a rispettare i requisiti legislativi: dalla valutazione tecnica preliminare, alla verifica, al dossier tecnico di prodotto
La verifica sperimentale delle apparecchiature e dei sistemi dovrà essere impostata tenendo conto delle condizioni più critiche di utilizzo prevedibili; queste sono rappresentate dalla capacità nominale del sistema di trattamento del sistema e/o dalle sospensioni di non utilizzo, condizioni in cui la variazione dei valori delle sostanze chimiche o microbiologiche presenti nell’acqua, con il superamento di anche un solo limite indicato dal D.lgs. 31 e s.m.i., determina il fine vita del sistema.
L’Istituto Superiore di Sanità ha redatto, per i soli sistemi di trattamento a cascata, un protocollo sperimentale per la valutazione degli effetti prodotti dalle caraffe filtranti sulla qualità chimica e microbiologica delle acque destinate al consumo umano, i cui materiali costituenti sono disciplinati dal Reg 1935/2004.
I risultati di tali verifiche sperimentali hanno lo scopo di determinare la frequenza con cui effettuare interventi di manutenzione, di sostituzione delle unità filtranti e di istruire, cosi, specifici manuali d’uso e manutenzione per ogni tipologia di prodotto, nonché fornire al consumatore le corrette informazioni.
L’Istituto Superiore di Sanità ha redatto un protocollo sperimentale per la valutazione degli effetti prodotti dalle caraffe filtranti
Chiarezza nei manuali
Infatti il DM 25/2012 attribuisce particolare importanza ai contenuti dei manuali d’uso e manutenzione; questi devono essere redatti in modo estremamente chiaro e devono distinguere le informazioni destinate all’installatore e manutentore qualificato da quelle di ordinaria manutenzione destinate direttamente all’utente finale.
Dovranno essere riportati i valori evidenziati a seguito delle verifiche prestazionali effettuate, così da permettere da un lato al consumatore di poter avere le informazioni sui parametri direttamente influenzabili dal sistema di trattamento e dall’altro all’installatore di confrontare tali parametri con le caratteristiche dell’acqua in cui verrà installato il sistema di trattamento e valutarne in tal modo le prestazioni nelle reali condizioni di utilizzo.