Unione europea e Giappone abbattono le barriere doganali
L’accordo in vigore da febbraio liberalizza circa il 97% dei prodotti dai dazi doganali
L’accordo in vigore da febbraio liberalizza circa il 97% dei prodotti dai dazi doganali
Il 1° febbraio 2019 è entrato in vigore l’Eujepa – l’Economic Partnership Agreement tra Unione europea e Giappone. Circa il 97% dei prodotti esportati dall’Ue al Giappone sarà liberalizzato, e godrà di dazio nullo. Dal 1° febbraio, i dazi all’import nelle due parti sono dunque abbattuti, immediatamente per alcuni prodotti, gradualmente per altri.
Il trattamento preferenziale, è però, accordato solo ai prodotti di origine preferenziale Ue e Giappone, ossia ai prodotti che rispettano le regole di origine preferenziale contenute nell’accordo; i prodotti che non rispettano tali regole scontano dazio pieno.
La richiesta di trattamento preferenziale
L’Eujepa rappresenta un’innovazione nella storia degli accordi di libero scambio conclusi dall’Unione europea con paesi terzi.
Le maggiori novità introdotte riguardano proprio la tematica dell’origine preferenziale, nello specifico la prova e il processo di verifica dell’origine dei prodotti scambiati tra le due parti.
Il trattamento preferenziale all’import in Ue e in Giappone è accordato sulla base del “claim for preferential treatment”, ossia una richiesta di trattamento preferenziale che deve essere presentata dall’importatore alle autorità doganali di importazione e della cui correttezza è pienamente responsabile l’importatore medesimo (articolo 3.16, EuJepa).
L’Eujepa è il primo accordo a prevedere espressamente tale modalità. Pertanto, il 22 gennaio 2019, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) ha pubblicato la circolare 1/D con le indicazioni e modalità applicative dell’accordo.
L’agenzia della Dogane ha specificato che per richiedere il trattamento daziario preferenziale, l’importatore deve inserire specifici codici – riportati nella circolare 1/D – nella dichiarazione di immissione in libera pratica relativa ai prodotti di origine preferenziale importati dal Giappone.
La richiesta di trattamento preferenziale presentata dall’importatore si può basare, alternativamente, su una “dichiarazione di origine su fattura” (o altro documento commerciale) rilasciata dall’esportatore; o sulla conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell’importatore.
Per gli esportatori dell’Unione europea
Analogamente a quanto già avviene nell’ambito degli scambi preferenziali tra Ue e Canada, gli esportatori italiani (e dell’Unione, in generale) che intendono rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura nell’ambito degli scambi con il Giappone devono registrarsi al sistema Rex (Registered Exporter), presentando domanda di registrazione – il cui modulo è contenuto nell’allegato 22-06bis del Regolamento di esecuzione 2015/2447 (Re), modificato dal Regolamento di Esecuzione 2018/604 – all’ufficio doganale competente sul territorio. Gli operatori italiani che sono, invece, già registrati al sistema Rex nell’ambito dell’accordo tra Canada e Ue (Ceta) o nell’ambito del Sistema delle Preferenze generalizzate (Spg), potranno utilizzare automaticamente il proprio numero Rex anche per la compilazione di dichiarazioni di origine in ambito Eujepa. Tuttavia, qualora i prodotti esportati verso il Giappone siano diversi da quelli indicati nella richiesta di registrazione già presentata, gli operatori dovranno richiedere una modifica della registrazione, al fine di aggiungere i codici doganali dei prodotti esportati verso il Giappone.
Resta ferma, anche nell’ambito dell’accordo tra Ue e Giappone, la possibilità per gli esportatori unionali non registrati al Rex di compilare dichiarazioni di origine su fattura per merce originaria il cui valore non superi 6.000€.
È opportuno specificare che il sistema Rex non è condiviso dal Giappone: gli esportatori giapponesi che intendono rilasciare una dichiarazione di origine su fattura devono indicare il proprio corporate number.
Gli esportatori dell’Unione europea che intendono rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura nell’ambito degli scambi con il Giappone devono registrarsi al sistema Rex
L’origine della merce
Una particolarità introdotta dall’Eujepa sta nell’introduzione di un nuovo campo nel testo della dichiarazione di origine (il campo 4), in corrispondenza del quale l’esportatore deve indicare il/i criterio/i di origine sulla base del/dei quale/i il prodotto oggetto della dichiarazione di origine acquisisce il carattere originario.
In alternativa alla dichiarazione di origine, l’importatore può fare richiesta di trattamento preferenziale sulla base della propria conoscenza del carattere originario del prodotto (importer’s knowledge).
La conoscenza dell’importatore si deve basare su informazioni contenute nella documentazione giustificativa fornita dall’esportatore o dal produttore. Nello specifico, tali informazioni - che potranno essere richieste dalle autorità doganali all’importatore in sede di verifica - dipendono dal criterio di origine sulla base del quale i prodotti hanno ottenuto l’origine preferenziale: per esempio, se il prodotto ottiene l’origine preferenziale in forza di una regola di origine basata sul valore, l’importatore potrebbe dover fornire alla dogana informazioni concernenti il valore dei materiali originari e dei materiali non originari impiegati dal produttore nella fabbricazione del prodotto. Se, invece, il prodotto ha ottenuto l’origine preferenziale sulla base di una lavorazione specifica, le autorità doganali potrebbero richiedere in sede di verifica informazioni approfondite sul processo produttivo a cui il bene è stato sottoposto nell’altra parte contraente.
Pertanto, se l’operatore intende avvalersi della sua conoscenza sul carattere originario del prodotto importato per fare richiesta di trattamento preferenziale, deve assicurarsi di poter ottenere tali informazioni dall’esportatore/produttore dei beni originari.
L’Eujepa apporta una novità anche in materia di regole di origine: alcune regole, infatti, sono espresse in termini di regional value content (Rvc), ossia il contenuto di valore regionale minimo di un prodotto. In altre parole, il Rvc esprime il valore aggiunto nel Paese (o gruppo di Paesi) di esportazione, inteso come il valore di tutto ciò che non è materiale non originario rispetto al prezzo.
Le regole di origine relative ai prodotti del comparto della meccanica (Capitoli 84 e 85) prevedono l’utilizzo di tale principio, in alternativa al salto di voce doganale (Cth) e al valore massimo di materiali non originari.
In alternativa alla dichiarazione di origine, l’importatore può fare richiesta di trattamento preferenziale sulla base della propria conoscenza del carattere originario del prodotto
Mentre il valore massimo di materiali non originari (MaxNom) è calcolato in relazione al prezzo Exw del prodotto finito (analogamente a quanto previsto dagli altri accordi di libero scambio dell’Ue), il regional value content è calcolato sulla base del prezzo Fob del bene, ossia del prezzo franco a bordo comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati, dei costi sostenuti per la produzione e del trasporto del prodotto fino al porto di esportazione nel territorio della parte esportatrice.
Il rispetto delle regole di origine, come già detto, garantisce il trattamento daziario agevolato all’import nelle due parti contraenti. L’Eujepa prevede, per alcuni prodotti originari, l’abbattimento totale ed immediato dei dazi mentre per altri una riduzione progressiva in tappe annuali.
Per i prodotti della meccanica originari del Giappone e importati in Ue, sono previste riduzioni daziarie in periodi di tempo che vanno dai 4 agli 8 anni. Al termine, i dazi per i prodotti originari saranno nulli
I dazi per la meccanica
Per i prodotti della meccanica originari del Giappone e importati in Ue, sono previste riduzioni daziarie in periodi di tempo che vanno dai 4 agli 8 anni. Al termine di questa fase, i dazi per i prodotti originari saranno nulli.
All’importazione in Giappone, invece, i prodotti dei Capitoli 84 e 85 del Sistema Armonizzato scontano già dazio Mfn (Most Favored Nation) nullo, a prescindere dal trattamento preferenziale. Tuttavia, l’ottenimento dell’origine preferenziale per tali prodotti esportati verso il Giappone, seppur non rilevante dal punto di vista daziario, può essere importante ai fini dell’applicazione del cumulo dei materiali originari, previsto dall’articolo 3.5 dell’accordo.
Un produttore italiano di valvole può esportare verso il Giappone il proprio prodotto di origine preferenziale Ue con dazio Mfn nullo; il bene, impiegato come componente nel processo di fabbricazione di un altro prodotto in Giappone, può essere considerato come se fosse originario del Giappone proprio in forza del cumulo, contribuendo così al raggiungimento dell’origine preferenziale del prodotto finito. Tale prodotto finito potrà poi essere esportato verso l’Ue godendo del trattamento preferenziale.
Le fotografie sono di Erik Eastman, Benjamin Hung e André Benz
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