Rohs, si cambia

A partire da luglio 2019...

16 apr 2019

Andrea Pasquini

Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica n. 719

È come l'anno scorso con lo smaltimento dei Raee. Ma forse più complicato. Ad agosto del 2018 l'open scope della direttiva Raee (2012/19/CE) aveva imposto ai produttori il rispetto dei requisiti di gestione del rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con i conseguenti oneri organizzativi. Ora gli sforzi organizzativi messi in campo dalle aziende dovranno essere in qualche modo replicati nel 2019, in vista dell'entrata in vigore dell'open scope anche per la direttiva Rohs (2011/65/CE) previsto per luglio 2019.

A partire da questa data, infatti, il costruttore di una qualsiasi apparecchiatura che dipende dall'energia elettrica per svolgere una delle proprie funzioni, dovrà attestare il rispetto della Rohs attraverso la marcatura Ce, a meno che il prodotto non ricada in una delle esclusioni o delle esenzioni previste.

Il mancato rispetto delle prescrizioni determina sanzioni amministrative fino a 100.000 euro per il produttore, secondo quanto previsto dal decreto di recepimento italiano (Dlgs 4/3/2014 n°24).

Il campo di applicazione e le responsabilità del produttore

La direttiva Rohs restringe l'utilizzo di determinate sostanze ritenute pericolose per la salute umana nelle Aee. In particolare, non può superare il valore di 0,1% la concentrazione di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurato (PBDE), ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP), diisobutilftalato(DIBP). La concentrazione di cadmio, invece, non può superare lo 0,01%.
Le concentrazioni massime ammesse non sono da valutare sull'intero prodotto finito, bensì sui singoli componenti non ulteriormente divisibili che lo costituiscono.

Ad oggi la direttiva si applica a un elenco ben definito di apparecchiature: grandi elettrodomestici; piccoli elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; distributori automatici.

La direttiva prevede una serie di esclusioni elencate nell'articolo 2 che sono in gran parte le stesse previste dalla direttiva Raee. Queste le principali esclusioni, potenzialmente applicabili a prodotti meccanici:
• apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della Rohs;

• utensili industriali fissi di grandi dimensioni;

• impianti industriali fissi di grandi dimensioni;

• mezzi di trasporto di persone o di merci;

• macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale.

All'atto dell'immissione sul mercato il produttore, definito come il soggetto che fabbrica o commercializza apparecchiature recanti il suo nome o il suo marchio oppure che rivende sul mercato nazionale apparecchiature prodotte al di fuori dell' Unione europea, deve adempiere a una seri di azioni richieste dalla Rohs.

Se, da un lato, la direttiva Raee, prevede adempimenti di carattere amministrativo/finanziario legati al contributo per una corretta gestione dell'apparecchiatura a fine vita, la direttiva Rohs prevede adempimenti di carattere tecnico/documentale, assimilabili a quelli per esempio della Direttiva Macchine.

Si richiede infatti di:
• garantire che l'apparecchiatura sia stata progettata e fabbricata conformemente alle restrizioni sulle sostanze;
• predisporre un'adeguata documentazione tecnica di supporto e attuare un'adeguata procedura di controllo della produzione;
• redigere una dichiarazione Ue di conformità alla direttiva Rohs e apporre la marcatura Ce sull'apparecchiatura.

Con la redazione della dichiarazione Ce di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'Aee ai requisiti della direttiva.

È bene notare che, sebbene la direttiva parli direttamente al produttore dell'Aee finale, spesso la richiesta di fornire un prodotto conforme ai requisiti della Rohs venga avanzata a costruttori di componenti che di per sé non si classificano come Aee ma che sono destinati a diventare parte integrante di un'apparecchiatura inclusa nel campo di applicazione. È questo il motivo per cui spesso si commercializzano componenti "Rohs Compliant" che magari non sono marcati Ce.

La direttiva include inoltre un elenco di casi specifici in cui si può beneficiare di deroghe sulle limitazioni imposte. Ciò significa che, in circostanze specifiche, è concessa un'esenzione per permettere l'immissione sul mercato di un Aee che contiene sostanze in concentrazioni formalmente vietate dalla Rohs. Tali esenzioni sono elencate agli allegati III e IV della direttiva. Le esenzioni hanno una validità massima di 5 anni rinnovabili e sono concesse a seguito dell'esame della domanda presentata da un operatore economico. Oltre a concedere e rinnovare le esenzioni, qualsiasi operatore economico della catena di fornitura può anche fare richiesta di revoca delle esenzioni esistenti.

Un esempio di esenzione: nell'industria che utilizza ottoni è estremamente comune il ricorso all'esenzione "6 c" che permette l'utilizzo di leghe di rame contenenti fino al 4% del piombo in peso, concedendo dunque una deroga, per questa specifica applicazione, alla generale limitazione della concentrazione dello 0,1% del piombo.

Il punto di svolta, da luglio parte l'open scope

A partire dal 22 luglio 2019 diventerà operativa anche un'undicesima categoria denominata "Altre Aee non comprese nelle categorie sopra elencate". È chiaro che l'introduzione di una categoria così generica ha l'obiettivo di definire un momento temporale a partire dal quale un campo di applicazione ben circoscritto diventi un campo di applicazione aperto (il cosiddetto "open scope") che include tutte le Aee. Si tratterà chiaramente di un importante punto di svolta poiché, a partire dal luglio 2019, molti prodotti meccanici, ai quali la direttiva Rohs non è mai stata applicabile, cominceranno a doverne rispettare i requisiti.

Per il produttore ciò vorrà dire che sarà necessario cominciare a verificare l'assenza delle sostanze soggette a restrizione, anche e soprattutto tramite l'implementazione di un serio controllo della propria catena di fornitura. Il produttore dovrà inoltre assumersi la responsabilità di dichiarare la conformità alla direttiva tramite la stesura della dichiarazione di conformità e l'apposizione della marcatura Ce.
È però opportuno ricordare che le esclusioni e le esenzioni previste dalla Rohs rimarranno applicabili anche in seguito all'introduzione dell'open scope


Una direttiva a tutela dell'ambiente

La direttiva Rohs fa parte di una serie di legislazioni comunitarie in materie ambientali che diventa sempre più fornita e strutturata, come ad esempio il Reach, la Raee o le direttive sullo smaltimento di rifiuti da batterie e pneumatici esausti.

Con questa direttiva la Commissione europea si pone il duplice obiettivo di tutelare l'ambiente, limitando la presenza di sostanze dannose nel futuro rifiuto che si genererà alla fine della vita utile all'Aee, e di tutelare la salute umana limitando il rischio di esposizione a sostanze potenzialmente dannose per all'utilizzatore e per il personale addetto alla costruzione dell'Aee.

La direttiva ha dato, e darà sempre più nei prossimi anni, una spinta significativa alla ricerca e allo sviluppo delle aziende produttrici di Aee, perché indirizza i produttori verso l'abbandono di tecnologie e processi produttivi consolidati ma non rispettosi dell'ambiente in favore di altri economicamente ed ecologicamente più sostenibili.
Nel 2018 le associazioni di Anima hanno sviluppato un grosso lavoro di indirizzamento dei produttori a un'applicazione corretta e uniforme a livello settoriale della direttiva Raee, producendo una lunga lista di guide e position paper associativi. Un lavoro analogo dovrà necessariamente essere replicato nel 2019 per accompagnare le aziende verso l'introduzione dell'open scope della direttiva Rohs, e agevolarle nella corretta comprensione e implementazione dei sempre nuovi requisiti legislativi imposti dall'Unione europea.

Industria varia, Ambiente & Sicurezza, Rohs