Le valvole sono da considerare macchine?
11 lug 2019
Paolo Gianoglio, ICIM
Articolo pubblicato su L'Industria Meccanica n. 720
Sono ormai oltre 4 anni che in Europa si discute l'applicazione della Direttiva macchine al settore delle valvole. Il dibattito, sollecitato inizialmente dalla Germania, non ha finora portato a una conclusione condivisa, con evidenti incertezze per costruttori e utilizzatori.
La considerazione a favore dell'applicabilità è costituita dalla definizione di macchina contenuta nell'articolo 2 comma a della Direttiva 2006/42/ CE. Secondo tale definizione la macchina è un "insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata".
Pertanto, la tesi sostenuta da alcuni paesi è che tutte le valvole attuate o destinate a essere attuate sarebbero macchine, e quindi soggette alla Direttiva macchine.
Il parere espresso dal Ceir, l'associazione europea dei costruttori di valvole a cui anche Avr aderisce, parte invece dalla medesima definizione di macchina per sviluppare una più attenta valutazione, le cui conclusioni sono a parere di chi scrive più coerenti con alcuni principi generali che riguardano l'applicazione delle Direttive europee.
L'elemento "formale" da cui prendono origine le considerazioni del Ceir riguarda il fatto che, salvo casi particolari, non sussiste per le valvole l'elemento fondante della "applicazione ben determinata".
Non solo: poiché le valvole non sono necessariamente destinate all'utilizzo all'interno di macchine, ma possono essere invece utilizzate all'interno di un sistema di trasporto fluidi (piping), o di un recipiente in pressione o di una caldaia, manca il presupposto per considerare la valvola attuata come "quasi macchina".
La posizione del Ceir tra Direttiva Ped e Direttiva macchine
Ma sono a nostro avviso più interessanti le considerazioni "di sostanza" sostenute con forza dal Ceir. Fin dall'inizio le valvole sono state considerate al di fuori del campo di applicazione della Direttiva macchine; fino al 2014, quando alcuni costruttori hanno ricevuto le prime richieste di applicazione della Direttiva macchine, con conseguenti distorsioni del mercato.
Per quasi 20 anni il mercato si è regolato a livello europeo applicando la Direttiva Ped, e senza che venissero rilevati particolari incidenti connessi a una errata valutazione del rischio. È necessario considerare che nella maggioranza dei casi le parti mobili della valvola non sono accessibili quando la valvola è installata, e che pertanto il maggior rischio preso in esame dalla Direttiva macchine è intrinsecamente gestito.
La posizione del Ceir prosegue ricordando che la "Guida blu all'attuazione della normativa Ue sui prodotti 2016" al par. 2.6 tratta la questione dei prodotti a cui possono essere applicate diverse direttive: "Lo stesso prodotto, rischio o impatto può essere coperto da due o più atti di armonizzazione. In tal caso il problema della sovrapposizione può essere risolto privilegiando l'atto di armonizzazione dell'Unione più specifico.
A tal fine è di solito necessaria un'analisi dei rischi del prodotto, o talvolta un'analisi della sua destinazione, che determina quale sia la legislazione applicabile. Nello specificare i rischi connessi a un prodotto, il fabbricante può ricorrere alle pertinenti norme armonizzate applicabili al prodotto in questione".
La Direttiva macchine è ancora più specifica in tal senso, poiché all'articolo 3 recita: "quando per una macchina i pericoli citati all'allegato I sono interamente o parzialmente oggetto in modo più specifico di altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a tale macchina e per tali pericoli dalla data di attuazione di tali altre direttive".
Secondo il Ceir, l'atto di armonizzazione più specifico per le valvole è la Direttiva Ped. Vi è anzi il timore che l'applicazione della Direttiva macchine escluda la maggior parte delle valvole, per effetto delle specifiche esclusioni riportate dalla medesima Direttiva Ped all'articolo 1, con gravi ripercussioni sul mercato in termini di sicurezza.
L'articolo 1 esclude infatti:
f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell'articolo 13 della presente direttiva e contemplate da una delle seguenti direttive:
i) direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
L'analisi condotta dal Ceir dimostra come questa esclusione riguarderebbe 3 prodotti su 4 nel settore delle valvole, molti dei quali potenzialmente critici per i rischi connessi all'utilizzo in pressione. L'esclusione autorizzerebbe i produttori (non solo europei) a non utilizzare le norme armonizzate Ped, a evitare determinati controlli in fase di produzione, a non eseguire test in pressione.
Diverse interpretazioni, manca il pieno consenso Icim, organismo notificato sia per la Direttiva macchine che per la Direttiva Ped, ritiene che la posizione Ceir risulti maggiormente equilibrata rispetto ad altre posizioni sottoposte al Machinery Working Group di Bruxelles, coordinato dalla Commissione europea e al quale partecipano i rappresenti delle autorità nazionali (per l'Italia, il ministero dello Sviluppo economico).
Purtroppo, al momento tale posizione non ha ancora trovato un pieno consenso, e forse la situazione potrà essere definitivamente risolta solo nella prossima revisione della Direttiva macchine, per la quale lo scorso gennaio la Commissione europea ha lanciato un primo documento per valutare i possibili impatti, e che potrebbe portare a una nuova direttiva (o regolamento) entro la fine del 2021.
Lo scopo della revisione è principalmente quello di prendere in esame i nuovi scenari, in termini di modificazione della valutazione dei rischi, a seguito della digitalizzazione delle macchine. È tuttavia previsto che una corretta ridefinizione del campo di applicazione possa portare una riduzione dei costi per le imprese, in particolare per le Pmi.
In attesa di questa ridefinizione, e in assenza di decisioni definitive del Machinery Working Group, la posizione del Ceir soddisfa a nostro avviso l'aspetto formale, ma ancora di più l'aspetto sostanziale della valutazione di conformità delle valvole.
La direttiva di riferimento resta la Ped, in analogia con il corpo normativo applicato anche in altri contesti extra-europei (come ad esempio l'Asme), mentre solo in casi specifici e particolari può essere applicabile la Direttiva macchine. Per quanto concerne i requisiti connessi agli organi in movimento delle valvole e degli attuatori, i costruttori dovranno effettuare una corretta analisi dei rischi, eventualmente prendendo in esame i requisiti essenziali della Direttiva macchine quando la situazione lo richieda, ma senza dichiarare la conformità del prodotto a questa direttiva. Nel frattempo, è innegabile che anche per il settore delle valvole la digitalizzazione introduca nuove opportunità per la precisione del controllo e per la sicurezza, ma anche nuovi rischi, non ultimo quello della protezione delle valvole connesse da potenziali cyber-attacchi.
Sarebbe quindi auspicabile che, anziché introdurre nuovi obblighi per l'applicazione di una direttiva sostanzialmente estranea ai rischi del settore, la Commissione europea incentivasse la riflessione sulle tematiche emergenti, per rendere sempre più sicuro e competitivo il mercato europeo del settore valvole.
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